Elenchi Intrastat: la sanzione va applicata per ciascun modello, senza cumulo giuridico
9 Settembre 2026 - Fisco
Con l’ordinanza n. 15524/2026 la Corte di Cassazione stabilisce che, in caso di omessa o irregolare presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, la sanzione va applicata per ciascun elenco interessato dalla violazione e non può essere ridotta ricorrendo al cumulo giuridico. La pronuncia accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassa con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia.
La vicenda nasce da una verifica della Guardia di Finanza su una società, che aveva rilevato irregolarità sugli acquisti intracomunitari, in particolare sull’indicazione di alcuni costi di trasporto addebitati in fattura. L’impresa aveva effettuato le variazioni ai fini fiscali ma non aveva rettificato i corrispondenti elenchi Intra, così l’Agenzia aveva irrogato le sanzioni per le annualità 2008, 2009 e 2010. In primo grado la contribuente aveva avuto ragione; in appello la CTR aveva riconosciuto l’applicabilità delle sanzioni, ma ne aveva rideterminato l’importo con il meccanismo del cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del d.lgs. 472/1997. Proprio questo passaggio è finito davanti alla Suprema Corte.
Il punto decisivo, per i giudici, è la lettera dell’articolo 11, comma 4, del d.lgs. 471/1997, che per l’omessa presentazione degli elenchi previsti dall’art. 50, comma 6, del d.l. 331/1993, oppure per la loro compilazione incompleta, inesatta o irregolare, prevede una sanzione riferita “a ciascuno” di essi. Secondo la Cassazione l’espressione impone di considerare autonomamente ogni elenco omesso o irregolare, applicando quindi il cumulo materiale e non quello giuridico usato dal giudice d’appello. Nel caso esaminato non ricorrevano né la presentazione entro trenta giorni dalla richiesta dell’ufficio, che riduce la sanzione, né l’integrazione dei dati mancanti che consente di evitarla. La causa torna alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
L’ordinanza contiene anche un chiarimento sulla distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali. Sono sostanziali quelle che incidono su base imponibile, imposta o versamento; formali quelle che, pur non incidendo su tali elementi, possono ostacolare i controlli; meramente formali quelle che non incidono su nulla e non pregiudicano l’attività di controllo, uniche a non essere punibili per inoffensività. La valutazione va fatta guardando all’idoneità della condotta, considerata a priori, a ostacolare i controlli. Nel caso concreto la natura sanzionabile delle violazioni era ormai definitiva, perché la società non l’aveva impugnata.
Per le imprese che operano con l’estero il messaggio pratico è chiaro: ogni elenco Intrastat omesso o irregolare fa storia a sé sul piano sanzionatorio, e conviene sfruttare i correttivi previsti dalla norma entro i termini.
Fonte: fiscoetasse.com