Dichiarazione IVA 2026: invio tardivo valido entro il 29 luglio con sanzione ridotta a 25 euro
28 Luglio 2026 - Fisco
La scadenza ordinaria del 30 aprile 2026 non è stata l’ultima occasione per presentare la dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025. L’articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998 prevede una finestra di 90 giorni: entro il 29 luglio 2026 la dichiarazione trasmessa in ritardo resta valida a tutti gli effetti, seppure tardiva.
In questo caso si applica una sanzione di 250 euro. Con il ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 472/1997) l’importo scende a un decimo, quindi a 25 euro, da versare con modello F24 e codice tributo 8911. La riduzione richiede che la posizione sia regolarizzata spontaneamente, prima dell’avvio di controlli conosciuti. Se dalla dichiarazione emerge un debito non versato, occorre sanare anche il mancato pagamento, aggiungendo la sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati giorno per giorno.
Superati i 90 giorni la dichiarazione è considerata omessa. L’articolo 5 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede una sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, e da 250 a 2.000 euro se non risultano tributi da versare. In assenza di controlli formalmente conosciuti, la regolarizzazione dopo i 90 giorni può beneficiare della sanzione ridotta al 75% (articolo 5, comma 1-bis), ma l’adempimento resta qualificato come omesso. Sul piano penale, l’omissione rileva quando l’imposta evasa supera 50.000 euro (articolo 5 del D.Lgs. n. 74/2000), mentre la dichiarazione trasmessa entro 90 giorni non è considerata omessa a tali fini.
Impatto operativo. Per le imprese e le partite IVA che non hanno rispettato il termine di aprile, il 29 luglio segna il confine tra un ritardo sanabile con 25 euro e un’omissione molto più costosa. È utile verificare la ricevuta telematica, i versamenti eseguiti e la completezza dei quadri, poiché una dichiarazione priva degli elementi per determinare il saldo IVA può essere trattata come omessa.
Fonte: investireoggi.it