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Cassetto fiscale più ampio: nuovi atti consultabili e stato del procedimento tracciabile

17 Luglio 2026 - Fisco

Il Cassetto fiscale si arricchisce di nuovi documenti. Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 16 luglio 2026, adottato in applicazione dell’articolo 23 del Dlgs n. 1/2024, cittadini e imprese potranno consultare direttamente, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, una serie di atti finora non disponibili online.

La misura rientra nel percorso di rafforzamento del Cassetto fiscale previsto dalla delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023, articolo 16, comma 1, lettere i e l). L’obiettivo dichiarato è favorire la compliance spontanea e dare al contribuente una conoscenza più immediata della propria posizione tributaria.

Quali documenti

Nella sezione “L’Agenzia scrive” saranno visibili gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Dpr n. 601/1973, insieme a quelli collegati alle agevolazioni dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa (nota II-bis, articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986). Sono consultabili anche gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” (articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973) e i relativi provvedimenti di autotutela, totale o parziale.

In fase di prima applicazione, l’accesso è riservato ai destinatari degli atti, ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia autorizzate.

Come funziona

Gli atti saranno accessibili tramite Spid, Cie, Cns o, nei casi ancora consentiti, con credenziali Entratel o Fisconline.
Un dettaglio operativo da tenere presente: la consultazione non è in tempo reale. Ogni atto diventa visibile dal giorno successivo alla registrazione della data di notifica nei sistemi centrali dell’Agenzia, e lo stesso sfasamento di un giorno vale per gli aggiornamenti sullo stato del procedimento.

L’aspetto operativo più rilevante

La novità concreta per le imprese è la tracciabilità dello stato dell’atto. Tra gli stati consultabili figurano la notifica, la definizione con pagamento (articolo 15 del Dlgs n. 218/1997), la definizione con pagamento delle sanzioni (articolo 17 del Dlgs n. 472/1997) con o senza ricorso, la mancata opposizione alla notifica, l’accertamento con adesione, le definizioni agevolate (Dl n. 119/2018 e legge n. 197/2022), l’annullamento in autotutela totale o parziale, il contenzioso pendente e la chiusura della controversia con sentenza passata in giudicato.

Il contribuente dispone così di una sorta di cronologia amministrativa dell’atto, utile a responsabili amministrativi e consulenti per capire in ogni momento se una pratica è chiusa o ancora aperta. Il provvedimento precisa che ulteriori tipologie di atti saranno aggiunte in futuro. La data effettiva di attivazione delle nuove funzionalità sarà comunicata con un successivo avviso sul sito dell’Agenzia.

Fonte: Fiscooggi.it