D.L. Fiscale convertito in Legge: tutte le novità della L. 88/2026
26 Maggio 2026 - Fisco
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, la Legge 88/2026 di conversione del D.L. 38/2026 (c.d. “DL Fiscale”) introduce un insieme articolato di misure in materia tributaria, agevolativa e previdenziale. Di seguito una panoramica sistematica delle principali novità.
1. IVA sulle permute: riformulazione della base imponibile
L’art. 1 riscrive integralmente la disciplina della base imponibile IVA per le operazioni permutative, modificando l’art. 13, comma 2, lett. d) del DPR 633/72 (vigente fino al 31 dicembre 2026) e, in simmetria, l’art. 27 del D.Lgs. 10/2026 (in vigore dal 1° gennaio 2027).
Il valore imponibile corrisponde ora al corrispettivo pattuito contrattualmente tra le parti, con un limite minimo inderogabile pari ai costi direttamente riferibili alle operazioni eseguite da ciascun contraente. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti conformi alla previgente Legge di Bilancio 2026 (commi 138 e 139, ora abrogati) adottati nel periodo transitorio. Non sono ammessi rimborsi né variazioni in diminuzione per l’imposta già liquidata.
2. Concordato Preventivo Biennale (CPB): tetti di maggiorazione e proroga dei termini
L’art. 7-bis introduce tetti massimi alla proposta di reddito formulata dall’Agenzia delle Entrate per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8, attraverso l’aggiunta delle lettere c-bis) e c-ter) all’art. 9, comma 3-bis del D.Lgs. 13/2024:
- punteggio ISA da 6 a 7,99: il reddito proposto non può eccedere del 30% il reddito dichiarato nell’anno precedente;
- punteggio ISA da 1 a 5,99: il limite massimo di incremento è fissato al 35%.
Il termine di adesione per il biennio 2026-2027 viene prorogato al 31 ottobre 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura per gli esercizi a cavallo d’anno).
3. Rottamazione-quinquies: tolleranza di 5 giorni ed estensione agli enti locali
L’art. 10, comma 2-bis, reintroduce la clausola di tolleranza di 5 giorni per il pagamento delle rate, applicabile però esclusivamente alla prima rata (o alla rata unica) e all’ultima rata del piano, con esclusione delle scadenze intermedie.
L’art. 10-quinquies estende i benefici della rottamazione ai carichi affidati agli agenti della riscossione da Regioni, Province e Comuni per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. L’applicazione non è automatica: gli enti territoriali devono deliberare espressamente l’adesione alla sanatoria per le proprie entrate tributarie e patrimoniali, con esclusione dei debiti derivanti da sentenze della Corte dei Conti.
4. Pagamenti PA ai professionisti: alleggerimento dei controlli
L’art. 2-ter, in vigore dal 15 giugno 2026, modifica il comma 1-ter dell’art. 48-bis del DPR 602/73. Il blocco automatico del pagamento in presenza di cartelle esattoriali scadute viene eliminato per importi inferiori a 5.000 euro. Solo al superamento di tale soglia la PA è tenuta a versare direttamente all’Agente della Riscossione, liquidando al professionista l’eventuale eccedenza.
5. Iperammortamento: rimozione del vincolo geografico e CPB
L’art. 7 sopprime il requisito di origine comunitaria/SEE per i beni strumentali ammessi alla maggiorazione dell’ammortamento, aprendo l’agevolazione anche agli investimenti in beni prodotti in Paesi extra-UE, con effetto dal 1° gennaio 2026.
Rimane in vigore, in deroga, l’obbligo di origine europea per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione, limitato a: moduli con celle prodotte in UE con efficienza minima del 23,5%; moduli bifacciali ad eterogiunzione o tandem, prodotti in UE, con efficienza minima del 24%.
Lo stesso articolo chiarisce che l’iperammortamento è deducibile dal reddito oggetto di proposta concordataria, risolvendo l’incertezza interpretativa che penalizzava le imprese aderenti al CPB.
6. Transizione 5.0: credito per le imprese “esodate”
L’art. 8 definisce la posizione delle imprese che, tra il 7 e il 27 novembre 2025, avevano trasmesso la comunicazione preventiva al GSE (ex art. 38, comma 10, D.L. 19/2024) ricevendo conferma tecnica di ammissibilità, ma restando escluse per esaurimento fondi. A tali soggetti è riconosciuto un credito d’imposta pari all’89,77% del credito originariamente richiesto, per investimenti in beni Allegati A e B della L. 232/2016 e spese di formazione.
Caratteristiche operative del credito:
- utilizzo esclusivo in compensazione tramite F24 (codice tributo “7079”), entro il 31 dicembre 2026;
- utilizzabile decorsi 5 giorni dalla comunicazione GSE;
- derogatorio ai limiti annuali di compensazione e al divieto di compensazione per ruoli erariali scaduti oltre 1.500 euro;
- non rileva ai fini IRES/IRPEF e IRAP.
Il comma 3-bis stanzia inoltre un contributo a fondo perduto per investimenti in impianti FER (57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027, 60 milioni per il 2028). Viene infine istituito presso il MIMIT un Fondo per il credito alle imprese artigiane in regime de minimis (20 milioni nel 2027, 30 milioni nel 2028), con criteri definiti entro 90 giorni da DM MIMIT-MEF.
7. Lavoratori impatriati: non cumulabilità con la flat tax
L’art. 2 sancisce la non cumulabilità tra l’imposta sostitutiva per i neo-residenti ad alto reddito (art. 24-bis TUIR) e le agevolazioni per i lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023), con effetto per i trasferimenti di residenza a partire dal periodo d’imposta 2027. Per i trasferimenti effettuati nel 2024, 2025 e 2026 i due regimi restano cumulabili.
8. Lavoratori marittimi: esclusione totale dall’IRPEF
L’art. 2-bis introduce la piena esclusione dalla base imponibile IRPEF dei redditi dei marittimi residenti in Italia che trascorrono più di 183 giorni l’anno imbarcati su navi battenti bandiera estera. È abrogato l’art. 5 della L. 88/2001. Ai fini dell’accesso a deduzioni, detrazioni e prestazioni sociali condizionati al reddito, tali redditi dovranno comunque essere considerati.
9. Agenzie di viaggio: eliminazione della ritenuta sulle provvigioni
L’art. 6 ha dapprima prorogato al 1° maggio 2026 l’entrata in vigore della ritenuta d’acconto sulle provvigioni per agenzie di viaggio, agenti marittimi e operatori del settore petrolifero. I commi 2-bis e 2-ter, introdotti al Senato, hanno poi eliminato definitivamente l’obbligo di applicare la ritenuta sulle provvigioni relative a intermediazione su titoli e documenti di viaggio, modificando l’art. 25-bis del DPR 600/73 e l’art. 39 del D.Lgs. 33/2025.
10. Avviamento negativo (badwill): rateizzazione quinquennale per IAS/IFRS Adopter
L’art. 3 inserisce il comma 5-ter all’art. 86 TUIR: per i soggetti IAS/IFRS Adopter che acquisiscono aziende o rami con continuità dell’attività e degli assetti occupazionali, il badwill rilevato a conto economico concorre al reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio di emersione e nei quattro successivi. Il medesimo meccanismo si applica ai fini IRAP. L’efficacia è retroattiva al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024; chi ha già presentato la dichiarazione 2024 dovrà presentare dichiarazione integrativa.
11. Participation Exemption (PEX) e dividendi: ripristino del regime ordinario
L’art. 11 ripristina integralmente, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2026, il regime PEX e quello di esclusione dei dividendi nella misura del 95% per le società di capitali, annullando le modifiche restrittive introdotte dai commi da 51 a 55 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026.
12. Altre misure
Imposta di bollo su conti di soggetti non persone fisiche. L’imposta fissa annua passa da 100 a 118 euro, applicabile agli estratti conto emessi dal 28 marzo 2026.
Tassa sui mini pacchi extra-UE. Il contributo fisso di 2 euro per spedizione su merci di valore inferiore a 150 euro è rinviato al 1° luglio 2026.
Accise sui carburanti. Per il periodo 8 aprile – 1° maggio 2026 sono state ridotte le aliquote. Dal 30 giugno 2026 il Garante per la sorveglianza dei prezzi potrà segnalare al MIMIT dinamiche speculative per l’attivazione di regimi di controllo. Credito d’imposta del 20% per le imprese agricole sull’acquisto di carburante a marzo 2026 (esteso al riscaldamento di serre orticole), compensabile in F24 entro il 31 dicembre 2026.
IPT e società di noleggio veicoli. Il gettito dell’Imposta Provinciale di Trascrizione viene attribuito alla provincia della sede di gestione effettiva, non della sede legale.
Esenzione su titoli obbligazionari dei fondi di garanzia dei depositanti. Esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi corrisposti ai sistemi di garanzia ex art. 96 TUB, dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2028.
Sport dilettantistico. Esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi agli atleti dilettanti per importi fino a 300 euro per soggetto erogante, nel periodo 28 marzo – 31 dicembre 2026. Aggiornato l’ambito soggettivo delle agevolazioni per ASD e SSD in adeguamento alla riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021).
Simest. Per domande presentate entro il 31 dicembre 2026, la quota di contributo a fondo perduto sale al 20% (30% per le PMI) nell’ambito della misura “Transizione digitale o ecologica”, con una dotazione di 160 milioni per il 2026 e 140 milioni per il 2027.
Fonte: quotidianopiu.it