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Superbonus, remissione in bonis negata in mancanza anche di un solo un requisito sostanziale

6 Novembre 2023 - Finanziamenti

Con l’istanza di interpello oggetto della risposta n. 406 del 2023, il contribuente aveva riferito all’Agenzia delle Entrate di aver avviato, nel corso del 2022, dei lavori edilizi per l’efficientamento energetico che danno diritto al superbonus 110% su un immobile di proprietà.
In riferimento ad alcune prestazioni, il contribuente si era avvalso dello sconto in fattura ex art. 121 del D.L. n. 34/2020.
In merito alle spese sostenute, per far traslare il credito in capo al fornitore, risultava necessario inviare la comunicazione della relativa opzione entro il termine del 31 marzo 2023.
Prodromico rispetto alla trasmissione di tale comunicazione risulta però essere l’invio all’ENEA, da parte dei tecnici abilitati, dell’asseverazione prevista alla luce dell’ art. 3 del D.M. 6 agosto 2020 (c.d. decreto Asseverazioni). Al fine di poter beneficiare dell’opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, il comma 13, lettera a), dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 stabilisce infatti che “per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’ articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)”.
Stando però a quanto indicato nell’istanza di interpello, un tecnico abilitato non era riuscito ad inviare l’asseverazione all’ENEA relativa al primo stato di avanzamento lavori entro il 31 marzo 2023 a causa di problemi col portale telematico della stessa ENEA.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

A parere dell’Agenzia delle Entrate, l’assenza dell’asseverazione del tecnico abilitato non consente, avendo quest’ultima valore sostanziale e non meramente comunicativo o di natura formale, il ricorso all’istituto della remissione in bonis per sanare l’omesso invio nei termini all’ENEA.
Con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate aveva già precisato che la remissione è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all’ art. 121 del decreto Rilancio purché “sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento; i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione; non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo; sia versata la misura minima della sanzione prevista”.

Se tali presupposti sussistono, l’invio della comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successivo all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.
Ai sensi della lettera g) dell’art. 6, comma 1, D.M. 6 agosto 2020, per potersi avvalere delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficienza energetica, è necessario trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i modelli riportati negli allegati al decreto.
I 90 giorni di tempo necessari per l’invio della documentazione all’ENEA decorrono dalla data del collaudo dei lavori; in assenza di collaudo, il dies ad quem decorre dalla data riportata nell’attestazione della documentazione redatta dal soggetto che ha materialmente eseguito i lavori.
L’Amministrazione finanziaria, attraverso la risalente risoluzione n. 244 del 2007, aveva specificato che il termine di invio della documentazione all’ENEA fossa da considerarsi come ordinatorio e che, conseguentemente, fosse possibile fruire dell’agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 90 giorni.
Successivamente la stessa Amministrazione finanziaria, nel solco di quanto indicato con la risoluzione n. 244/2007, con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 ha specificato che l’omissione della presentazione nei termini della comunicazione all’ENEA precluderebbe la possibilità di beneficiare della detrazione edilizia altrimenti spettante per l’intervento di efficientemente energetico agevolato, ferma restando, però, la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis.

I contrapposti filoni giurisprudenziali di merito sul tema

Nel corso dell’ultimo decennio si sono formati due distinti filoni di giurisprudenza di merito circa la natura decadenziale o meno dell’adempimento consistente nella presentazione, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, della comunicazione all’ENEA.
Se da un lato emerge infatti un filone che conferma la tesi della perdita dell’agevolazione fiscale nel caso di omessa comunicazione all’ENEA nei termini con la conseguente impossibilità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis (cfr. ex multis con CTP Novara del 6 febbraio 2017 n. 24/2/17 e CT I° Trento del 15 febbraio 2021 n. 20/1/21), dall’altro, invece, l’omesso invio della comunicazione all’ENEA nei termini non sarebbe di ostacolo alla fruizione del beneficio fiscale, purché venga dimostrata l’effettuazione dei lavori e il sostenimento delle spese (cfr. ex multis CTR Lombardia 10 marzo 2015 n. 853/19/15, 16 maggio 2018 n. 2181/19/18, 5 dicembre 2018 n. 5330/9/18, CTP Milano del 12 settembre 2017 n. 5287/2/17,
CTP Lecce del 23 maggio 2018 n. 1709/1/18 e CTR Toscana del 3 novembre 2020 n. 790/5/20).
Sull’argomento risulta, ad oggi, un’unica pronuncia da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. 21 novembre 2022, n. 34151) che però ha sposato in pieno la tesi della natura decadenziale dell’omessa comunicazione nei termini, evidenziando che tale natura emerge dallo stesso tenore letterale dell’art. 4, comma 1, lettera b), D.M. 19 febbraio 2007 ratione temporis vigente.