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Le novità del decreto Anticipi: dall’acconto IRPEF al riversamento del bonus R&SLe novità del decreto...

26 Ottobre 2023 - Fisco

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto collegato alla Manovra 2024 (D.L. n. 145/2023), avente ad oggetto misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Il decreto è in vigore dal 19 ottobre 2023 ed è suddiviso in cinque capi riguardanti rispettivamente:

  • misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali;
  • misure in favore degli enti territoriali;
  • misure in materia di investimenti e in materia di sport;
  • misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza;
  • disposizioni finanziarie e finali.

Nuovo calendario per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

Il decreto prevede (art. 4) che per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuino il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

Riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

L’art. 5 del decreto prevede la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.

Contributo di solidarietà

Con l’art. 6, D.L. n. 145/2023 si istituisce un nuovo contributo di solidarietà, per l’anno 2024, a carico dei soggetti che si avvalgono della facoltà di escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà di cui ai commi da 115 a 119 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023, la distribuzione, o comunque l’utilizzo nel periodo d’imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

Riduzione delle accise sui prodotti energetici

La disposizione contenuta nell’art. 7 prevede che il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio possa essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

Pensioni e contratti pubblici

Il D.L. n. 145/2023 prevede all’art. 1 l’anticipo del conguaglio di perequazione anno 2023, per cui al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, viene anticipato il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni
Con l’art. 2 si prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d’imposta 2021 e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020 sia avviato entro il 31 dicembre 2024.
L’art. 3 invece prevede, per il mese di dicembre 2023, l’incremento, a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli.

Misure per gli enti territoriali

Il D.L. n. 145/2023 introduce alcune novità per gli enti territoriali. In particolare, si prevede la possibilità per le regioni che risultano in squilibrio economico di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell’aliquota dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi dell’art. 1, comma 174, legge n. 311/2004, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.
Inoltre, si chiarisce il ruolo di holding svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari, stabilendo che le stesse determinano il finanziamento degli enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo rimodulare il finanziamento disponibile fra gli enti sanitari stessi, allo scopo di favorirne l’equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

Investimenti e misure per lo sport

Con riferimento all’edilizia universitaria, il decreto istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell’ambito delle procedure amministrative. Tale fondo è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 – Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
L’art. 13 prevede l’autorizzazione della spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).
In tema di sport, l’art. 16 prevede un incremento pari a 13 milioni di euro per l’anno 2023 in favore del CONI per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.
Inoltre, si prevede un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano.
Tra le misure sono previste anche:

  • la regolarizzazione degli obblighi contributivi a carico delle pubbliche amministrazioni per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, a condizione che sia correttamente implementata la posizione assicurativa;
  • l’incremento per l’anno 2023 del contributo statale alle scuole dell’infanzia paritarie previsto dalla legge di bilancio per il 2022.

Lavoratori a tempo parziale ciclico

Per il 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022 è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro.

Percettori di reddito di cittadinanza

L’art. 19 del decreto prevede che nelle ipotesi in cui i percettori del reddito di cittadinanza che, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, siano stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, i servizi sociali comunicano all’INPS tramite la piattaforma GePI l’avvenuta presa in carico non più entro il 31 ottobre 2023 bensì entro il 30 novembre 2023.
Inoltre, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l’erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.

Misure su immigrazione

Con l’art. 21 del decreto si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati e in favore dei minori non accompagnanti. Si ridetermina per il 2023 e si rifinanzia per il 2024 l’autorizzazione di spesa che abilita il Ministero dell’interno a utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per gli Sportelli Unici Immigrazione.
Si prevede in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, un contributo straordinario per l’anno 2023. Si incrementano le risorse finanziarie destinate ad assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Si dispone un’autorizzazione di spesa per l’anno 2023 per consentire il proseguimento delle attività connesse al soccorso e all’assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. Si proroga l’autorizzazione di spesa per l’anno 2024 per l’invio di militari dell’Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

Fonte Ipsoa