Note di credito IVA nel caso di accordi transattivi
30 Ottobre 2023 - Fisco
L’art 26, comma 2 del decreto IVA individua una serie di eventi che costituiscono il dies a quo a partire dal quale è possibile operare la rettifica in diminuzione della base imponibile e dell’imposta.
Tale rettifica può essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato uno degli eventi che, a loro volta, possono essere raggruppati nelle due seguenti categorie:
- patologie contrattuali (nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione) che determinano l’estinzione o la modifica dell’originaria pattuizione;
- figure “simili” alle patologie contrattuali, fra le quali rientra anche la definizione in via stragiudiziale di una lite che costituisce una forma di sopravvenuto accordo fra le parti, che estingua o modifichi il rapporto.
Il comma 3 dell’art. 26 D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che la disposizione di cui al comma 2 non possa essere applicata decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.
La lettura combinata dei commi 2 e 3, evidenzia che gli accordi sopravvenuti siano figure vicine alle patologie contrattuali che possono essere distinte in due sottocategorie, a seconda che gli accordi siano o meno assoggettati al limite dell’anno.
Per capire cosa si intenda per sopravvenuto accordo occorre rifarsi a un’interpretazione unionalmente orientata dell’art. 26, comma 3 che ha recepito l’art. 90, par. 1, direttiva n. 2006/112/CE secondo cui in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
L’orientamento consolidato della Corte di Giustizia UE è nel senso di ritenere che tale norma obblighi gli Stati membri a ridurre la base imponibile ogni volta che, conclusa l’operazione, il soggetto passivo non percepisca il corrispettivo (anche solo in parte), quale espressione del principio secondo il quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto.
L’esigenza di contrastare le evasioni o le frodi non è sufficiente per giustificare una limitazione temporale, così radicale per il diritto di riduzione della base imponibile (mediante la nota di variazione) stabilito dall’art. 90, par. 1, della direttiva, consistente nella circostanza che il dies a quo per la rettifica della durata di un anno cominci a decorrere non dall’evento, come indicato nel comma 2 dell’art. 26, bensì dall’effettuazione dell’operazione imponibile.
L’interpretazione dell’AIDC
La sostenibilità del limite annuale resta applicabile unicamente agli accordi sopravvenuti nell’ambito di relazioni commerciali dipendenti da un mero mutamento consensuale della volontà dei contraenti.
Diversamente, è possibile procedere alla rettifica della base imponibile, anche oltre il termine annuale, nell’ipotesi di intervenuti accordi sopravvenuti – diversi da quelli previsti dal comma 3 – riguardanti il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio.
Pertanto, il contesto normativo e giurisprudenziale europeo, sopra delineato, è ostativo ad una applicazione della restrizione temporale – prevista dal comma 3 dell’ art. 26, D.P.R. n. 633/1972 – indistintamente a tutti i sopravvenuti accordi, a prescindere dalla loro natura o tipologia, ivi compresi quelli che definiscono in via stragiudiziale una lite già esistente o potenziale, sorta dopo il decorso dell’anno, avente a oggetto una contestazione sull’esecuzione del contratto riguardante, in particolare, il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio.
Analogamente la Cassazione, con l’intento di contrastare le condotte elusive, tende:
- da un lato, ad applicare il termine di un anno alle note di variazione volontarie, cioè, che non dipendono da eventi estintivi del contratto originario, bensì da un “semplice accordo” di “mutuo dissenso” fra le parti contraenti;
- dall’altro, a disapplicare il medesimo limite temporale al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 2 – fra le quali rientrano anche gli accordi sopravvenuti diversi da quelli del comma 3 – in quanto “circondate” da “particolari garanzie” circa l’effettiva esistenza delle cause determinanti l’estinzione o la modifica del contratto.
La trasmissione elettronica delle note di variazione IVA rappresenta un rilevantissimo presidio rispetto agli eventuali abusi, il quale va ad aggiungersi agli elementi documentali, che le parti sono tenuti a conservare, comprovanti le contestazioni che hanno indotto alla variazione IVA.
Fonte IPSOA