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In attesa della riduzione dell’aliquota IRES, maggiorazione del costo per i neo-assunti

25 Ottobre 2023 - Fisco

L’art. 6, comma 1, lettera a), della legge delega per la riforma fiscale prevede la riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso in cui le imprese rispettino, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

  1. una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili;
  2. gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

Nella successiva lettera b) del comma 1 dell’art. 6 è poi stabilito che, in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), per le imprese che non beneficiano della riduzione ivi prevista va riconosciuta la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, “anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento”, e di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, “anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime”. Si potrà, quindi, optare per l’applicazione dell’aliquota IRES del 24%, mantenendo la possibilità di fruire delle agevolazioni con le modalità ordinarie, cioè avvalendosi anche della maggiorazione del costo sostenuto.

Nell’art. 9, comma 1, lettera g), della stessa legge è stata, inoltre, prevista la possibilità di “rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento dei principi di cui all’art. 6, comma 1, lettera a)”, gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi. Tale previsione dovrà essere, però, coordinata con la disciplina della revisione del sistema degli incentivi alle imprese prevista dall’apposito disegno di legge delega all’esame del Parlamento, in assenza della quale non può essere data attuazione alla disciplina della riduzione dell’aliquota IRES.

L’agevolazione per le nuove assunzioni

Il Governo ha scelto, tuttavia, di introdurre subito un’agevolazione fiscale avente lo scopo di stimolare il mercato del lavoro e favorire le assunzioni “stabili”, soprattutto dei soggetti svantaggiati. Tale agevolazione è stata strutturata secondo le modalità previste nella citata lettera b) del comma 1 dell’art. 6 della legge delega ma non è limitata ai soli soggetti IRES essendo stata estesa alle imprese soggette all’IRPEF e agli esercenti arti e professioni.
È stata prevista per l’anno 2024 (ovvero, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023) la maggiorazione, fino a un massimo del 30%, del costo del lavoro sostenuto in relazione ai nuovi assunti che concorre alla formazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Il Governo ha scelto, tuttavia, di introdurre subito un’agevolazione fiscale avente lo scopo di stimolare il mercato del lavoro e favorire le assunzioni “stabili”, soprattutto dei soggetti svantaggiati. Tale agevolazione è stata strutturata secondo le modalità previste nella citata lettera b) del comma 1 dell’art. 6 della legge delega ma non è limitata ai soli soggetti IRES essendo stata estesa alle imprese soggette all’IRPEF e agli esercenti arti e professioni.
È stata prevista per l’anno 2024 (ovvero, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023) la maggiorazione, fino a un massimo del 30%, del costo del lavoro sostenuto in relazione ai nuovi assunti che concorre alla formazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
I contribuenti interessati sono, pertanto:

  • i titolari di reddito d’impresa
    Rientrano in tale ambito anche le società tra professionisti costituite sotto forma di società di capitali e di società commerciali di persone. Le menzionate imprese devono trovarsi in condizioni di normale operatività, attesa la necessità di realizzare incrementi occupazionali. Sono, pertanto, escluse le imprese in liquidazione ordinaria e quelle interessate da istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.
  • gli esercenti arti e professioni, che svolgono un’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo, in forma individuale o associata. Sono, pertanto, comprese, oltre alle società semplici e alle associazioni anche le società di avvocati.

Non possono fruire dell’agevolazione, per effetto del meccanismo applicativo della stessa, i contribuenti che adottano un regime forfetario di determinazione del reddito. Possono, invece, beneficiarne le imprese in perdita, che non avrebbero potuto, evidentemente, fruire della riduzione dell’aliquota IRES. Non sono state operate discriminazioni riguardanti la natura giuridica, le dimensioni e il settore economico di appartenenza delle imprese. L’incentivo non assume, quindi, la natura di aiuto di Stato ed è cumulabile con altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti tali misure non dispongano diversamente.

Le condizioni

I detti soggetti possono fruire dell’agevolazione in esame se rispettano le seguenti condizioni:

  • nel periodo d’imposta 2023 sia stata esercitata l’attività per almeno 365 giorni, al fine di assicurare che il confronto tra la base occupazionale di tale periodo e quella del periodo agevolato avvenga in modo “omogeneo”;
  • nel periodo d’imposta 2024 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti superiore a quello degli stessi soggetti mediamente occupati nel 2023. Per finalità antielusive, la verifica di questa condizione va operata al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, presenti alla fine del periodo d’imposta 2024 sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente. Ciò al fine di evitare che la stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato avvenga a discapito dei dipendenti a tempo determinato già in forza presso le stesse imprese.

Non è stato previsto un meccanismo di recapture del beneficio nel caso in cui l’incremento occupazionale del 2024 sia seguito da un decremento nell’anno successivo.

Il costo agevolato

Il costo riferibile all’incremento occupazionale descritto in precedenza è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l’incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile nell’art. 2425, comma 1, lettera B), n. 9), c.c.. I soggetti che non adottano lo schema di conto economico previsto in tale articolo – quali le imprese IAS adopter, le imprese assicurative e gli intermediari finanziari devono comunque tener conto delle componenti del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nella voce di cui alla lettera B), numero 9).

Il beneficio spetta per un solo periodo d’imposta e, al fine di determinare il momento di sostenimento del costo, ciascun contribuente interessato deve applicare le regole stabilite ai fini della determinazione del proprio reddito. Pertanto, le microimprese fanno riferimento alle disposizioni dei primi due commi dell’art 19 TUIR, quelle in derivazione rafforzata al criterio di imputazione temporale previsto dai principi contabili, nazionali o internazionali, applicati, le imprese in contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni applicano il principio di cassa.

La maggiorazione

Il costo riferibile all’incremento occupazionale determinato applicando le regole sopra descritte va maggiorato di un importo pari al 20% dello stesso. La maggiorazione è prevista soltanto ai fini delle imposte sui redditi.
Tale percentuale può essere incrementata di un ulteriore 10% (quindi al massimo fino al 30%) qualora le nuove assunzioni riguardino particolari categorie di dipendenti ritenuti meritevoli di maggiore tutela, quali, ad esempio, i lavoratori “molto svantaggiati” o con disabilità, le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza e che non integrino i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione.
Al fine attribuire un maggior peso alle somme destinate all’assunzione dei dipendenti riconducibili alle categorie privilegiate, saranno stabiliti coefficienti di moltiplicazione del costo da determinarsi con un decreto interministeriale di attuazione, che potrà adottare anche ulteriori disposizioni di attuazione dell’incentivo.

Gli acconti

Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta 2024 non si tiene conto della nuova disciplina in esame. I contribuenti interessati fruiscono, pertanto, della maggiorazione del costo del lavoro “incrementale” solo in occasione del versamento del saldo.
In sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo al 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni in esame.

L’abolizione dell’ACE

In attesa della revisione organica e della razionalizzazione delle agevolazioni per le imprese è disposta anche l’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), ferma restando la possibilità di riportare in avanti le eccedenze pregresse e di utilizzarle, senza limiti di tempo, fino al loro totale esaurimento (il che consente, tra l’altro, di mantenere l’iscrizione in bilancio delle imposte anticipate).
Tale abrogazione è stata prevista “a regime” e una parte del maggior gettito derivante dalla stessa consente di compensare la perdita conseguente all’introduzione – per il solo periodo 2024 – dell’agevolazione per le nuove assunzioni.

Fonte Ipsoa