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Forfetari, deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica anche senza dichiarazione IVA

24 Ottobre 2023 - Bilancio e contabilità

Con provvedimento del 17 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5 novembre 2018 e successive modificazioni, relativo alle modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.
L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti IVA, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale. Con il provvedimento 5 novembre 2018 (e successive modificazioni), l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità per consentire il conferimento o la revoca delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Con il provvedimento n. 373040/2023 del 17 ottobre 2023, in considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal D.L. n. 36/2022, è stata prevista la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente. Sono di conseguenza aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe.

In particolare, saranno necessari i seguenti elementi di riscontro per garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega:

  • l’importo corrispondente al volume d’affari;
  • gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito.

Per i soggetti che operano in regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) ovvero in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n.190/2014 e successive modificazioni), gli elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, sono:

  • l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;
  • l’importo corrispondente al reddito complessivo.

Fonte Ipsoa