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Per le partite IVA la seconda rata dell’acconto sarà a gennaio

23 Ottobre 2023 - Fisco

Il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023 ha approvato un decreto-legge collegato alla Manovra 2024, che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale.
Il decreto prevede, tra l’altro, il rinvio del versamento della seconda rata di acconto per “le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro”.

Per il solo periodo d’imposta 2023, i predetti soggetti, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali:

  • entro il 16 gennaio 2024, oppure
  • in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese (16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo che, cadendo di sabato, slitta al 18, 16 aprile, 16 maggio).

La ratio della norma è quella di distribuire in modo più equo il carico fiscale per le partite IVA, evitando il versamento in unica soluzione della seconda rata di acconto dell’IRPEF. Sebbene la norma limiti la sua operatività per il solo anno 2023 (probabilmente, per motivi di copertura di “cassa”) l’intenzione del Governo è quella di estendere tale misura agli anni successivi e a tutti i contribuenti.

La norma si applica alle “persone fisiche titolari di partita IVA”.
In relazione alla flat tax incrementale, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, applicabile ai “contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono esclusi dall’ambito applicativo della disposizione le società di persone e le associazioni professionali, essendo la norma limitata alle sole “persone fisiche”.
Una persona fisica che partecipa a un’associazione professionale potrebbe essere dotata di una propria partita IVA per le attività svolte al di fuori dell’associazione e, quindi, formalmente compreso nel novero delle “persone fisiche titolari di partita IVA”. Si ritiene, quindi, che la norma ricomprenda nel suo ambito applicativo anche questi soggetti.
Inoltre, ai fini dell’applicazione del rinvio, è richiesto che la persona fisica titolare di partita IVA abbia dichiarato, per il periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Oggetto del rinvio

La norma si applica al “versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali”. Con la dichiarazione dei redditi vengono liquidati, oltre all’IRPEF, anche le imposte sostitutive (regime forfetario, regime di vantaggio, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ed altre).
Pertanto, posto il riferimento all’acconto dovuto “in base alla dichiarazione dei redditi”, una volta sussistente il requisito soggettivo (“persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro”), il rinvio dovrebbe estendersi alla seconda rata di acconto relativa a tutti i tributi liquidati nella dichiarazione dei redditi.
Il comunicato stampa di Palazzo Chigi parla del rinvio del “versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi”, fermo restando che anche le imposte liquidate in dichiarazione sono comunque “sostitutive” delle imposte sui redditi. Si ritiene, quindi, che il rinvio riguardi anche le imposte sostitutive che vengono liquidate con la dichiarazione dei redditi.

Versamento dell’acconto IRPEF

I versamenti di acconto dell’IRPEF e dei tributi che seguono lo stesso regime (imposte sostitutive) sono effettuati in due rate (salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro):

  • il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata, che scade nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
  • il residuo importo (60%) alla scadenza della seconda rata, che deve avvenire nel mese di novembre.

La norma consente, quindi, uno slittamento di un mese e mezzo della seconda rata di acconto, senza pagamento di interessi e, inoltre, la possibilità di versare le somme dovute in forma rateale, in 5 rate di pari importo.
Considerato che la norma si riferisce al “versamento della seconda rata di acconto” dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, la norma non dovrebbe applicarsi a coloro che versano l’acconto in unica soluzione perché l’acconto globale per il 2023 è inferiore a 257,52 euro.

Contributi previdenziali

La norma che prevede il rinvio del versamento della seconda rata dell’acconto IRPEF non riguarda i contributi previdenziali che, pertanto, devono essere versati integralmente, secondo le misure attualmente in vigore.

Fonte Ipsoa