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Dichiarazione IVA 2022: pronte le lettere di compliance

14 Giugno 2023 - Fisco

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2023, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 13 giugno 2023, riguardante le comunicazioni sulla possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2022 o la presentazione del modello senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro.

Con provvedimento del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla previsione di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, legge n. 190/2014, riguardante la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro.

In particolare, sono state individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2022 o la presentazione della stessa senza quadro VE, o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nello medesimo periodo d’imposta.

Gli elementi e le informazioni riportati forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.