Decreto Legge n. 146/2021 (c.d. “Decreto Fiscale”) convertito dalla Legge n. 215/2021
20 Gennaio 2022
Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 215/2021, di conversione del Decreto Legge n. 146/2021 c.d. “Decreto Fiscale”.
Di seguito sintetizziamo le principali novità.
➢ RIAMMISSIONE NEI TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO – Art. 1
Viene generalmente confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021.
In sede di conversione è stato prorogato al 9 dicembre 2021 il termine entro il quale è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle citate definizioni il versamento integrale delle rate da corrispondere nel 2020 e 2021, in luogo del 30 novembre 2021 come stabilito originariamente dal D.L. n. 146/2021.
➢ PROROGA VERSAMENTO IRAP ERRATA APPLICAZIONE ESONERO – Art. 1-bis
In sede di conversione è stato modificato il comma 5 dell’art. 42-bis, D.L. n. 104/2020, prorogando dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale i soggetti che hanno superato il limite di cui alla Comunicazione della Commissione UE 19.03.2020 C (2020) 1863 final (€ 800.000) possono regolarizzare i versamenti senza sanzioni ed interessi a seguito dell’errata applicazione dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019/prima rata acconto IRAP 2020.
➢ ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE – Art. 2
Viene generalmente confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021.
In sede di conversione è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.
➢ ESTENSIONE RATE DECADENZA RATEAZIONE PIANI DI DILAZIONE – Art. 3
Viene confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021.
➢ IMPUGNABILITA’ RUOLO/ESTRATTO DI RUOLO – Art. 3-bis
In sede di conversione è stato introdotto il nuovo comma 4-bis all’art. 12, D.P.R. n. 602/1973 che dispone:
- la non impugnabilità dell’estratto di ruolo;
- la possibilità di diretta impugnazione del ruolo/cartella di pagamento invalidamente notificata esclusivamente qualora il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio:
- per la partecipazione ad una procedura d’appalto;
- per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte di soggetti pubblici ex art. 1, comma 1, lett. a), D.M. n. 40/2008 (Pubbliche amministrazioni e società a totale partecipazione pubblica);
- per effetto delle verifiche ex art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 in base al quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno ad € 5.000;
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica amministrazione.
Per tali novità non è prevista una specifica decorrenza. Pertanto la stessa dovrebbe essere applicabile ai ricorsi notificati all’Agente della riscossione dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
➢ PROROGA VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SOCIETA’/ASSOCIAZIONI SPORTIVE – Art. 3-quater
In sede di conversione è stata prevista la proroga del termine di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL in scadenza nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2021 dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni/società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Il versamento va effettuato in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022, senza sanzioni e interessi.
➢ BONUS TEATRO E SPETTACOLI – Art. 5, comma 5
Viene confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021.
➢ BONUS RICERCA E SVILUPPO – Art. 5, commi da 7 a 12
Viene confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021.
➢ MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI TRAMITE SISTEMI EVOLUTI – Art. 5, comma 12-bis
In sede di conversione è stata differita dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022 l’operatività dell’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015, secondo il quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi.
➢ INVIO CORRISPETTIVI PER SOGGETTI CON INVIO DATI AL STS – Art. 5, comma 12-ter
In sede di conversione è stata differita dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al STS esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica/trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS attraverso un registratore telematico.
➢ DIVIETO DI EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS– Art. 5, comma 12-quater
In sede di conversione è stato esteso anche al 2022 il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS previsto dall’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018. Tale divieto si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al STS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
➢ RISPETTO CONDIZIONI E LIMITI AIUTI DI STATO – Art. 5, comma 13
Viene confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021
➢ SOGGETTI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA – Art. 5, comma 14
In sede di conversione è stata abrogata la previsione di modifica dell’art. 3, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 322/1998 che disponeva l’inclusione dei Revisori legali tra i soggetti abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni.
➢ ESTEROMETRO – Art. 5, comma 14-ter
In sede di conversione sono state differite dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 le nuove modalità di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero tramite SdI, utilizzando il formato della fattura elettronica.
➢ CONTABILITA’ DI MAGAZZINO – Art. 5, comma 14-quater
In sede di conversione sono stati aggiornati i limiti oltre i quali è obbligatorio tenere le scritture ausiliarie di magazzino. Ora tali scritture sono obbligatorie a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e delle rimanenze superino rispettivamente il limite di € 5,164 milioni ed € 1,1 milioni.
➢ CONTROLLO FORMALE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE – Art. 5-ter
In sede di conversione è stato integrato il comma 2 dell’art. 5, D.Lgs. n. 175/2014, prevedendo ora, nel caso in cui la dichiarazione precompilata venga presentata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, l’esonero dal controllo formale dei dati non modificati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi ed indicati nella dichiarazione precompilata. Rimangono invece inclusi nel controllo formale i documenti che hanno determinato la modifica.
➢ NON IMPONIBILITA’ TRASPORTI INTERNAZIONALI – Art. 5-septies
In sede di conversione è stato introdotto il nuovo comma 3 all’art. 9, DPR n. 633/1972, il quale in materia di trasporti internazionali non imponibili prevede che i servizi di trasporto relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile, non comprendono quelli resi a soggetti diversi:
- dall’esportatore,
- dall’importatore,
- dal titolare del regime di transito,
- dal destinatario dei beni,
- dal prestatore dei servizi di cui al n. 4, comma 1, del citato art. 9 DPR n. 633/1972 ossia:
- spedizioni relative ai trasporti di persone eseguiti in parte in Italia e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
- trasporti di beni in esportazione / transito / temporanea importazione;
- trasporti di beni in importazione (sempre che i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi dell’art. 69 comma 1); dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.
Pertanto le prestazioni rese a soggetti diversi da quelli sopraindicati non rientrano tra quelle non imponibili ex art. 9, DPR n. 633/1972. Le nuove disposizioni hanno effetto dall’1.1.2022 e sono fatti salvi i comportamenti adottati precedentemente in conformità della sentenza della Corte di Giustizia UE, 29.6.2017 relativa alla causa C-288/16.
➢ IMU ABITAZIONE PRINCIPALE – Art. 5-decies
In sede di conversione è stato introdotto l’art. 5-decies il quale, implementando l’art. 1, comma 741, lett. b), Legge n. 160/2019, ha previsto che nel caso in cui il nucleo familiare abbia la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, ubicati nello stesso Comune ovvero in Comuni diversi, il trattamento IMU previsto per l’abitazione principale e relative pertinenze è applicabile ad un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.
➢ NUOVA AGEVOLAZIONE “PATENT BOX” – Art. 6
Viene confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021.
Tuttavia, merita sottolineare che la disciplina del patent box è stata successivamente riformulata dai commi 10 e 11, art. 1, Legge n. 234/2021 (c.d. “Legge di Bilancio 2022”), già esaminata nella nostra circolare n. 1551 del 5 gennaio 2022, alla quale si rinvia.
➢ INCENTIVI ACQUISTO AUTOVETTURE MENO INQUINANTI – Art. 7
Viene confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021.
In sede di conversione è stato previsto che a partire dal 21 dicembre 2021 il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi secondo le modalità stabilite con apposito Decreto.
Rimaniamo come sempre a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, cogliendo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.