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Decreto Legge n. 146/2021 (c.d. “Decreto Fiscale”) convertito dalla Legge n. 215/2021

20 Gennaio 2022

Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 215/2021, di conversione del Decreto Legge n. 146/2021 c.d. “Decreto Fiscale”.
Di seguito sintetizziamo le principali novità.

➢ RIAMMISSIONE NEI TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO – Art. 1
Viene generalmente confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021.
In sede di conversione è stato prorogato al 9 dicembre 2021 il termine entro il quale è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle citate definizioni il versamento integrale delle rate da corrispondere nel 2020 e 2021, in luogo del 30 novembre 2021 come stabilito originariamente dal D.L. n. 146/2021.

➢ PROROGA VERSAMENTO IRAP ERRATA APPLICAZIONE ESONERO – Art. 1-bis
In sede di conversione è stato modificato il comma 5 dell’art. 42-bis, D.L. n. 104/2020, prorogando dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale i soggetti che hanno superato il limite di cui alla Comunicazione della Commissione UE 19.03.2020 C (2020) 1863 final (€ 800.000) possono regolarizzare i versamenti senza sanzioni ed interessi a seguito dell’errata applicazione dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019/prima rata acconto IRAP 2020.

➢ ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE – Art. 2
Viene generalmente confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021.
In sede di conversione è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.

➢ ESTENSIONE RATE DECADENZA RATEAZIONE PIANI DI DILAZIONE – Art. 3
Viene confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021.

➢ IMPUGNABILITA’ RUOLO/ESTRATTO DI RUOLO – Art. 3-bis
In sede di conversione è stato introdotto il nuovo comma 4-bis all’art. 12, D.P.R. n. 602/1973 che dispone:

  • la non impugnabilità dell’estratto di ruolo;
  • la possibilità di diretta impugnazione del ruolo/cartella di pagamento invalidamente notificata esclusivamente qualora il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio:
    • per la partecipazione ad una procedura d’appalto;
    • per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte di soggetti pubblici ex art. 1, comma 1, lett. a), D.M. n. 40/2008 (Pubbliche amministrazioni e società a totale partecipazione pubblica);
    • per effetto delle verifiche ex art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 in base al quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno ad € 5.000;
    • per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica amministrazione.

Per tali novità non è prevista una specifica decorrenza. Pertanto la stessa dovrebbe essere applicabile ai ricorsi notificati all’Agente della riscossione dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

➢ PROROGA VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SOCIETA’/ASSOCIAZIONI SPORTIVE – Art. 3-quater
In sede di conversione è stata prevista la proroga del termine di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL in scadenza nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2021 dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni/società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Il versamento va effettuato in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022, senza sanzioni e interessi.

➢ BONUS TEATRO E SPETTACOLI – Art. 5, comma 5
Viene confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021.

➢ BONUS RICERCA E SVILUPPO – Art. 5, commi da 7 a 12
Viene confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021.

➢ MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI TRAMITE SISTEMI EVOLUTI – Art. 5, comma 12-bis
In sede di conversione è stata differita dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022 l’operatività dell’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015, secondo il quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi.

INVIO CORRISPETTIVI PER SOGGETTI CON INVIO DATI AL STS – Art. 5, comma 12-ter
In sede di conversione è stata differita dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al STS esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica/trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS attraverso un registratore telematico.

DIVIETO DI EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS– Art. 5, comma 12-quater
In sede di conversione è stato esteso anche al 2022 il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS previsto dall’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018. Tale divieto si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al STS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

RISPETTO CONDIZIONI E LIMITI AIUTI DI STATO – Art. 5, comma 13
Viene confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021

SOGGETTI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA – Art. 5, comma 14
In sede di conversione è stata abrogata la previsione di modifica dell’art. 3, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 322/1998 che disponeva l’inclusione dei Revisori legali tra i soggetti abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni.

ESTEROMETRO – Art. 5, comma 14-ter
In sede di conversione sono state differite dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 le nuove modalità di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero tramite SdI, utilizzando il formato della fattura elettronica.

CONTABILITA’ DI MAGAZZINO – Art. 5, comma 14-quater
In sede di conversione sono stati aggiornati i limiti oltre i quali è obbligatorio tenere le scritture ausiliarie di magazzino. Ora tali scritture sono obbligatorie a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e delle rimanenze superino rispettivamente il limite di € 5,164 milioni ed € 1,1 milioni.

CONTROLLO FORMALE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE – Art. 5-ter
In sede di conversione è stato integrato il comma 2 dell’art. 5, D.Lgs. n. 175/2014, prevedendo ora, nel caso in cui la dichiarazione precompilata venga presentata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, l’esonero dal controllo formale dei dati non modificati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi ed indicati nella dichiarazione precompilata. Rimangono invece inclusi nel controllo formale i documenti che hanno determinato la modifica.

NON IMPONIBILITA’ TRASPORTI INTERNAZIONALI – Art. 5-septies
In sede di conversione è stato introdotto il nuovo comma 3 all’art. 9, DPR n. 633/1972, il quale in materia di trasporti internazionali non imponibili prevede che i servizi di trasporto relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile, non comprendono quelli resi a soggetti diversi:

  • dall’esportatore,
  • dall’importatore,
  • dal titolare del regime di transito,
  • dal destinatario dei beni,
  • dal prestatore dei servizi di cui al n. 4, comma 1, del citato art. 9 DPR n. 633/1972 ossia:
    • spedizioni relative ai trasporti di persone eseguiti in parte in Italia e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
    • trasporti di beni in esportazione / transito / temporanea importazione;
    • trasporti di beni in importazione (sempre che i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi dell’art. 69 comma 1); dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.

Pertanto le prestazioni rese a soggetti diversi da quelli sopraindicati non rientrano tra quelle non imponibili ex art. 9, DPR n. 633/1972. Le nuove disposizioni hanno effetto dall’1.1.2022 e sono fatti salvi i comportamenti adottati precedentemente in conformità della sentenza della Corte di Giustizia UE, 29.6.2017 relativa alla causa C-288/16.

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE – Art. 5-decies
In sede di conversione è stato introdotto l’art. 5-decies il quale, implementando l’art. 1, comma 741, lett. b), Legge n. 160/2019, ha previsto che nel caso in cui il nucleo familiare abbia la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, ubicati nello stesso Comune ovvero in Comuni diversi, il trattamento IMU previsto per l’abitazione principale e relative pertinenze è applicabile ad un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.

NUOVA AGEVOLAZIONE “PATENT BOX” – Art. 6
Viene confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021.
Tuttavia, merita sottolineare che la disciplina del patent box è stata successivamente riformulata dai commi 10 e 11, art. 1, Legge n. 234/2021 (c.d. “Legge di Bilancio 2022”), già esaminata nella nostra circolare n. 1551 del 5 gennaio 2022, alla quale si rinvia.

➢ INCENTIVI ACQUISTO AUTOVETTURE MENO INQUINANTI – Art. 7
Viene confermato quanto stabilito dal testo originale del D.L. 146/2021.
In sede di conversione è stato previsto che a partire dal 21 dicembre 2021 il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi secondo le modalità stabilite con apposito Decreto.

Rimaniamo come sempre a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, cogliendo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.